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PRIVACY E NORMATIVE

Andare per mare come andare per terra prevede il rispetto di molte regole …      

ne segnaliamo alcune per cercare di rispondere a domande che spesso ci vengono poste. 

pensando di fare cosa gradita ai nostri clienti quanto scritto e commentato e’ comunque solo a titolo informativo e la Montorsi sport srl non si ritiene in alcun modo responsabile per quanto riportato. 

Le norme elencate spesso cambiano, possono non essere esaustive e si rimanda sempre alle varie autorità preposte per una completa conoscenza e rispetto delle stesse, vedi :       

  • capitanerie di porto
  • carabinieri
  • polizia di stato
  • guardia di finanza
  • gazzetta ufficiale       

In Italia non e' ammessa l'ignoranza bisogna conoscere le leggi, meglio premunirsi che pagare multe.

Assicurazione obbligatoria

Assicurazione obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuoribordo ) di qualsiasi potenza, sono soggette nonchè per i motori ausiliari e quelli installati a bordo dei  tender, il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la copertura assicurativa, e' stato soppresso. Serve anche per i motori elettrici.
Anche i rimorchi vanno assicurati. Quando sono trainati vale l'assicurazione della macchina che traina facendo l'opportuna estensione quando si installa il gancio di traino, ma occorre anche assicurare il rimorchio quando è staccato dall'auto.

Dotazioni di bordo e mezzi di salvataggio

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA   MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
E   NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE DALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA
SPECIE DI NAVIGAZIONE
( L'ASTERISCO * INDICA L'OBBLIGARIETA' - IL NUMERO TRA   PARENTESI INDICA LA QUANTITA' )
A)   DOTAZIONI DI SICUREZZ PER LE UNITA' DA DIPORTO ( CON O SENZA MARCATURA CE )
 Distanza   dalla costa Senza alcun limite Entro 50 miglia Entro 12 miglia Entro 6 miglia Entro 3 miglia Entro 1 miglio Entro 300 metri Fiumi, torrenti, corsi d’acqua
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) * *
Apparecchi   gallegianti (per tutte le persone a bordo ) *
Cinture   di salvataggio         ( una per ogni   persona a bordo ) * * * * * * *
Salvagente   anulare con cima *(1) *(1) *(1) *(1) *(1) *(1) *(1)
Boetta   luminosa *(1) *(1) *(1) *(1)
Boetta   fumogena *(3) *(2) *(2) *(2) *(1)
Bussola   e tabelle di deviazione   (a ) * * *
Orologio * * *
Barometro * *
Binocolo * *
Carte   nautiche della zona in cui si effettua la navigazione * *
Strumenti   di carteggio * *
Fuochi   a mano a luce rossa *(4) *(3) *(2) *(2) *(2)
Razzi a   paracadute a luce rossa *(4) *(3) *(2) *(2)
Cassetta   pronto soccorso (b) * *
Fanali   regolamentari (c) * * * * *
Apparecchi   segnalazione sonora (d) * * * * *
Srtumento   di radioposizionamento           ( GPS   ) * *
Apparato   VHF * * *
Riflettore   radar * *
E.P.I.R.B.   (Emergency Positio Indicating Radio Beacon ) *
A)   ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZ PER LE UNITA' DA DIPORTO SENZA MARCATURA CE
Pompa   o altro attrezzo di esaurimento * * * * * *
Mezzi antincendio-estintori: come indicato nella Tabella   sottoelencata (!) * * * * * *
Note :
(a)   le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da   diporto.
(b)   secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n° 279   del 28 maggio 1988
(c)   nel caso di navigazione diurna entro 12 migila dalla costa i fanali   regolamentari possono essere
     sostituiti con una torcia di sicurezza a   luce bianca.
(d)   per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche   il fischio e la campana
     (la campana puo' essere sostituita da   un dispositivo sonoro portatile ).
(!)   PER IL MOMENTO NON L'ABBIAMO INSERITA
 

Patente Nautica

La patente nautica è richiesta nei seguenti casi:              

  1. Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa.
  1. Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.
  1. Per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore.
  1. Per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Patenti e distanze di navigazione

Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, in virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa.

Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.

La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un'altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità. Per completare il quadro normativo delle patenti devono essere ancora emanati i decreti relativi ai programmi di esame per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto; nel frattempo restano validi i vecchi programmi.

Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove d'esame.

Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore

In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi: a)entro 12 miglia dalla costa; b)senza alcun limite;c)per navi da diporto.

Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzavano. Con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.

La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.

A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro sei miglia dalla costa o senza limiti. Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).

Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo soltanto la prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.

Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.

Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario.

Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore).

Vecchie patenti da 6 a 12 mg

I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con motore ausiliario, possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida.

Età richiesta

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa.
  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate.
  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o moto d'acqua.Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.

Per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni

Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
 

 

Documenti a bordo

Documenti a bordo per i natanti   

assicurazione  

dichiarazione di potenza del motore (ex libretto ) anche in fotocopia autenticata 

  • Manuale del proprietario       
  • Documento di riconoscimento
  • se occorre , la patente nautica
  • anche se non occorre , bisogna conoscere un minimo di norme per la circolazione
  • Licenza di esercizio radioelettrico, se si dispone di un vhf, solo per il soccorso
  • Certificato limitato di radiotelefonista, se si dispone di un vhf, solo per il soccorso
  • Il contratto con telemar o sirm se si vuole comunicare con il vhf, come fosse un telefono
  • Il pagamento del canone rai , se a bordo abbiamo una radio ricevente e/ o una televisione, non vale il canone pagato per casa  o per l'auto

Uso del vhf

Licenza di esercizio radioelettrico

Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf che non è soggetta a scadenza e non deve essere bollata.

A bordo, ove l'apparato venga utilizzato per corrispondenza pubblica deve essere tenuto copia del contratto con la concessionaria (Telemar o I.T.S. - Servizi Marittimi e Satellitari e Soc. Arimar).

Nei casi di uso dell'apparto solo per soccorso deve essere tenuta la dichiarazione di assunzione diretta della responsabilità del funzionamento dell'apparato (la copia deve essere inviata al competente Ispettorato Regionale per le Comunicazioni).

Certificato limitato di radiotelefonista

Non è soggetto a revisione né a scadenza e non deve essere bollato. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza

 non superiore ai 60 W, previsto dal D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si può ottenere senza esame presentando una domanda su carta da bollo da Euro 14,62 all'Ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni, corredata da:

due foto formato tessera, di cui una autenticata (se la domanda è inviata per posta va autenticata anche la firma sulla domanda stessa);

versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato; una marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sul certificato.

Zone Navigabili

Identificazione delle zone dove non si puo' navigare od ancorare

Ci sono diverse aree dove la navigazione e' vietata anche temporaneamente ed aree dove non si puo' ancorare, occorre informarsi bene per non incorrere in spiacevoli sanzioni, le capitanerie di porto sono a disposizione per informare.

Anche da un canale radio del vhf si possono avere informazioni, ad ore stabilite.

Pesca in Mare

Per chi pesca in mare 

Per chi pesca in mare decreto 6 dicembre 2010: prima di andare a pescare in mare, occorre fare una comunicazione all'autorità marittima, di esercizio della pesca sportiva e ricreativa altrimenti si incorre in forti sanzioni.

Informarsi in internet o meglio in capitaneria, su come compilare la comunicazione attenzione anche alla quantità del pescato, esistono del limiti di peso.

Certificazione CE

Certificazione "CE" delle imbarcazioni - limiti di navigabilità

Navigare in base alla categoria di progettazione della propria unità da diporto ogni unità da diporto marcata CE, deve essere fornita del "manuale del proprietario" dove si evince la categoria di progettazione.           

oltre alle caratteristiche specifiche del costruttore e della portata delle persone a bordo.  

categoria di progettazione per la navigazione          

a - alto mare   

b - al largo      

c - in prossimita' della costa  

d - in acque protette  

direttiva cee 94/25/ce attuata con d.lgs.14/8/1996, n° 436 modificata con d.lgs. 11/6/1997 n° 205
 

Scadenze di bordo

Razzi: hanno 4 anni di validità, la scadenza normalmente è riportata sulla loro confezione. 

Zattera oltre le 12 miglia:  secondo le previsioni del regolamento n.219 del 12 agosto 2002 vanno sottoposte a revisione periodica ordinaria ogni 2 anni e ogni 5 anni ad una visita di revisione speciale.

Attenzione: le vecchie zattere, cioè quelle conformi al d.m. 13.12.1977, devono essere sottoposte a visita speciale nel corso del 2004, come previsto dal citato regolamento n. 219. il provvedimento dispone, infatti, che le vecchie zattere "devono essere sottoposte ad una visita speciale in occasione della prima revisione successiva al 31.12.2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (avvenuta il 17 ottobre 2002).

Zattera costiera dalle 6 alle 12 miglia: la prima revisione è dopo tre anni dalla data di produzione e successivamente ogni due anni.

Estintori: se dotati di manometro non sono soggetti a scadenza ma debbono essere in buono stato. l'involucro esterno deve essere integro e il manometro deve indicare che è carico (sul verde). in caso contrario devono essere o revisionati o sostituiti.

Cassetta di pronto soccorso: fa fede la scadenza apposta sui medicinali e sui prodotti contenuti in essa

Tipologia di salvagente

Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 6

circolare 18 marzo 2009 n. 4866 impiego a bordo delle unità da diporto del dispositivi individuali di galleggiamento

La direttiva n. 89/686/ce del consiglio del 2l.12.1989, come modificata, regola tra l'altro il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale da impiegarsi a bordo delle unità da diporto;

Il decreto legislativo 4.12.1992, n. 475, ha recepito nella legislazione nazionale la su indicata direttiva.

In relazione alle previsioni inerenti la materia dei su indicati dispositivi di protezione, muniti di marcatura “ce”, stante la intervenuta variazione delle norme tecniche di riferimento, si reputa necessario emanare le seguenti indicazioni d’uso:

  1. Le cinture di salvataggio devono essere del tipo a "giubbotto", o "a stola" adatte alla taglia dell'utilizzatore. P
  2. Per quanto concerne le cinture di salvataggio in conformità con la nuova normativa iso:
    1. sono consentiti dispositivi con i seguenti livelli prestazionali:
  • livello 100 conforme alla iso 12402-4 e successivi emendamenti;
  • livello 150 conforme alla iso 12402-3 e successivi emendamenti;
  • livello 275 conforme alla iso 12402-2 e successivi emendamenti;
    1. Per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche l'utilizzo di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme alla iso 12402-5 e successivi emendamenti.
  1. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola che rispondano ai seguenti requisiti minimi:
  • Livello prestazionale 275: galleggiabilità minima di 275 n per adulti e di 140 n per ragazzi e bambini;
  • livello prestazionale 150: galleggiabilità minima di 150 n per adulti e di 75 n per ragazzi e bambini;
  • livello prestazionale 100: galleggiabilità minima di 100 n per adulti e di 50 n per ragazzi e bambini.
  1. Le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100. le unità che svolgono navigazione oltre le 6 miglia nautiche di distanza dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150.
  1. Per le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento gonfiabili, non sono ammessi sistemi di gonfiaggio esclusivamente manuale e/o orale.
  1. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica, e già presenti a bordo, conservano la propria validità.
  1. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/ce (med) come emendata dalla ris. msc.200(80) e successivi emendamenti, possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.
  • Il direttore generale
  • (dott. enrico maria pujia)
  • (n.d.r. prosecuzione esplicativa del 26 giugno 2009)

Patente

Patente automobilistica e rimorchi da trainare…     

Se il veicolo trainante ha una massa complessiva a pieno carico minore o uguale a kg 3.500 (rilevata dalla carta di circolazione) allora per guidare il relativo autotreno è sufficiente la patente B o BE e non la C o la CE come qualcuno crede.

Dato che tutte le autovetture e quasi tutti i rimorchi nautici e a cassone rientrano nelle 3,5 tonnellate di massa complessiva, allora per trainare un carrello porta barche basterà la patente B o BE. Solo quando la motrice supera le 3,5 tonnellate. di massa complessiva a pieno carico (alcuni camper e/o autocaravan) necessita la C o la CE.      

Autoveicolo trainante guidabile con la patente di categoria B        

(autovetture, autocaravan e autocarri fino a 3,5 tonnellate. di massa complessiva)           

Rimorchio leggero  (massa complessiva fino a kg 750)

Per questo abbinamento continua ad essere sufficiente la patente B. Per rimorchiare un carrello appendice, per esempio, è sempre sufficiente la patente B.

Rimorchio non leggero (massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva non superi la massa a vuoto della motrice)

Continua ad essere sufficiente la patente B solo se la somma delle masse complessive a pieno carico (rilevabili dalle carte di circolazione) di motrice e rimorchio è minore o uguale a 3,5 tonnellate; se invece questa somma supera le 3,5 tonnellate, necessita la patente BE.

Rimorchio non leggero (massa complessiva oltre kg 750 la cui massa complessiva superi la massa a vuoto della motrice)

Necessita la patente BE, a prescindere che la somma delle masse complessive di macchina e rimorchio sia maggiore di 3,5 tonnellate.

La categoria di patente necessaria si desume dalla combinazione di dati rilevabili dalle carte di circolazione, a differenza della condizione di rimorchiabilità che è affidata alla responsabilità del conducente.

Qualora la massa complessiva a pieno carico dell'autotreno superi le 3,5 tonnellate continua ad essere sufficiente la patente B se si tratta di un rimorchio leggero trainato da un autoveicolo già vicino alle 3,5 tonnellate.

Per i TATS. Alcuni di essi hanno una massa complessiva a pieno carico massima (sulla carta di circolazione) e una minima (sul libretto di uso e manutenzione e, a volte, anche sulla carta di circolazione): la massa che fa fede per determinare il tipo di patente necessaria è sempre quella che compare sulla carta di circolazione

METTIAMO UNA NOTA CHE DOVREBBE AIUTARE CHI TRAINA BARCHE O GOMMONI, ABBIAMO TROVATO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO

SULLA RIVISTA IL GOMMONE N° 323 DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 , CHE AIUTA A CAPIRE CHE COSA SI PUO' TRAINARE E CON CHE PATENTE

VISTA LA NUOVA LEGGE EUROPEA 

PRIVACY

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Articolo 13





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